Il tradimento è uno degli eventi dai quali può derivare la scelta di un coniuge di non voler più convivere con l’altro, determinando lo scioglimento matrimoniale attraverso procedure che è la stessa legge a disciplinare: il divorzio al quale si arriva dopo aver ottenuto la separazione.
Il rapporto viene meno, infatti, perché tra i diritti e doveri che derivano dal matrimonio, uno dei più importanti è proprio il dovere di fedeltà reciproca come espressamente affermato dall’art.143 del codice civile: “Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia”.
L’addebito
La violazione degli obblighi e doveri derivanti dal matrimonio porta delle conseguenze che vanno al di là della possibilità di poter chiedere la separazione e/o il divorzio. In primo piano tra tali conseguenze, in termini di importanza, è l’addebito della separazione: la possibilità, da parte del coniuge che ha subìto l’altrui condotta, di chiedere che il giudice attribuisca all’altro coniuge la “colpa” della separazione.
Dall’attribuzione della colpa derivano alcuni effetti, ad esempio:
- la perdita del diritto all’assegno di mantenimento;
- la perdita di ogni diritto di successione o previdenziale (quindi, in caso di morte del coniuge incolpevole, l’altro non potrebbe ereditare alcunché né percepirebbe la pensione di reversibilità).
Dal punto di vista del codice, tale norma è prevista all’art. 151 laddove si afferma che: “La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole. Il giudice pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
Il risarcimento del danno
Laddove dall’inadempimento del coniuge derivino danni all’altro, la giurisprudenza ha affermato anche la possibilità di agire per il risarcimento dei danni in questione. Tale ipotesi risarcitoria, al pari di tutte le altre, è legata alla effettiva dimostrazione dell’esistenza di un danno.
Lo evinciamo da una recente ordinanza della Corte di Cassazione, n° 4470 del 23 febbraio 2018, in cui si specifica nettamente che il danno può essere risarcito solo in presenza di prove fondate ed allegate dello stesso. La Cassazione precisa che “la dignità e l’onore della moglie costituiscono beni costituzionalmente protetti e risultavano, nel caso di specie, gravemente lesi dalla condotta senz’altro peculiare tenuta dal marito; ciò nonostante il collegio d’appello ha negato il risarcimento invocato sul presupposto che la lesione dei diritti inviolabili della persona, costituendo un danno conseguenza, doveva essere specificamente allegato e provato”.
Quali devono essere pertanto i presupposti per ottenere il risarcimento?
- la concreta violazione del dovere coniugale;
- la sussistenza del danno ingiusto;
- la prova del nesso causale tra violazione commessa e danno procurato.
Tu: “Quali danni possono essere risarciti?”
Tutti i danni dei quali si riesca a dare dimostrazione, siano essi patrimoniali o non patrimoniali. In un’altra occasione (sentenza 18853 del 15/09/2011) la Corte ha infatti stabilito che nel caso di relazione extraconiugale dalla quale siano derivati difficoltà di salute, di privacy o anche solo di immagine o reputazione, il coniuge tradito può ottenere il risarcimento indipendentemente dal tipo di separazione, consensuale o giudiziale.
Pertanto, nel caso in cui il tradimento si sia consumato in modo plateale, tanto da ledere il decoro e la pubblica stima del coniuge tradito, oltre all’addebito, all’assegno di mantenimento, alla perdita dei diritti successori, il traditore potrebbe essere altresì raggiunto da una richiesta di risarcimento dei danni.