In caso di stupro accertato non scattano le aggravanti se la donna risulta ubriaca di sua volontà “tanto da non poter autodeterminarsi”. Così la Cassazione nella sentenza 32462 della terza Sezione penale con la quale prescrive alla Corte d’Appello di Torino la revisione di pena già comminata a 3 anni di reclusione a due uomini accusati di violenza. Il risultato è un nuovo rinvio a giudizio sulle aggravanti che non sussisterebbero determinando una pena inferiore. Nella fattispecie perché, se da un lato è chiaro “il reato di violenza sessuale di gruppo con abuso delle condizioni di inferiorità psichica o fisica”, dall’altro “si deve rilevare che l’assunzione volontaria dell’alcool esclude la sussistenza dell’aggravante, poiché deve essere il soggetto attivo del reato ad usare l’alcool per la violenza somministrandola alla vittima”.
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