Importantissima svolta in materia di trasparenza dei patrimoni: l’ex coniuge potrà accedere liberamente e senza il tramite del giudice ai documenti fiscali e reddituali dell’altro coniuge presso l’anagrafe tributaria per verificarne patrimonio e redditi ai fini della esatta quantificazione dell’assegno di mantenimento.
In estrema sintesi non sarà più il giudice a dover autorizzare tale accesso agli atti, ma si tratterà di un diritto autonomo del ricorrente.
Ciò con il fondamentale obiettivo dell’esatta ricostruzione del patrimonio e del reddito dei coniugi per un’equa misurazione degli assegni disposti nelle cause di separazione e divorzio.
Occultamento di patrimonio: cosa dice la legge
È il chiarimento che giunge dal Consiglio di Stato con le sentenze n. 19-20-21 del 25 settembre 2020.
In sostanza, saranno consultabili in base alle norme sull’accesso ai documenti amministrativi (articolo 22 e seguenti, legge 241/1990):
- reddituali (dichiarazioni dei redditi e certificazioni reddituali), patrimoniali (contratti di locazione immobiliare a terzi);
- finanziari (gli atti, i dati e le informazioni contenuti nell’archivio dell’anagrafe tributaria e le comunicazioni provenienti dagli operatori finanziari).
La legge suddetta, dunque, permette di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti da una Pubblica Amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse, purché il soggetto richiedente abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso. La richiesta va presentata alla Pubblica Amministrazione che detiene il documento e deve essere regolarmente motivata
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