STAI AFFRONTANDO UNA CRISI?
Separazione della coppia di fatto non coniugata
Il nostro metodo ti aiuta a trovare soluzioni eque che tutelano i tuoi diritti, la gestione dei figli e la sicurezza del patrimonio, anche se non siete coniugati.
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Esperienza consolidata
Empatia e Ascolto
Tutela patrimonio e figli
Le difficoltà delle coppie di fatto non coniugate
In un mondo dove sempre più coppie scelgono di convivere senza sposarsi, la fine di una relazione può presentare maggiori complessità legali. La mancanza di un quadro legale chiaro per le coppie non sposate può portare a battaglie difficili per la divisione del patrimonio o la gestione dei figli.
Emozioni come rabbia, confusione e ansia possono offuscare la capacità di prendere decisioni lucide, mettendo a rischio la stabilità economica e il benessere dei figli. È quindi fondamentale affrontare queste situazioni con una strategia legale adeguata e ponderata.
Cosa fare per ottenere la massima tutela possibile?
Perché affidarsi a Studio Legale Mauro
Per una separazione equa anche senza essere sposati
Con oltre 20 anni di esperienza nel diritto di famiglia, sappiamo quanto possa essere delicato il processo di separazione per coppie non coniugate.
Il nostro metodo per la separazione delle coppie non sposate include:
- Efficienza, con pratiche legali rapide e precise
- Tutela dei diritti patrimoniali, assicurando una giusta divisione dei beni
- Gestione delle responsabilità genitoriali: soluzioni personalizzate per la custodia e il benessere dei figli
- Supporto nella riduzione del peso emotivo e dello stress
- Esperienza e dedizione: ogni caso è seguito personalmente.
Scopri come affrontare la separazione senza essere sposati.
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1. Separazione Consensuale.
È il tipo di separazione in cui i coniugi sono d’accordo sulle condizioni della separazione (divisione dei beni, mantenimento, affidamento e collocazione dei figli, ecc.). È il procedimento meno costoso.
– In tribunale: i coniugi, tramite un avvocato comune o due diversi avvocati, presentano un ricorso congiunto al tribunale e il giudice approva gli accordi se li ritiene equi e conformi agli interessi di eventuali figli. Questa soluzione prevede tempi abbastanza lunghi che dipendono dal calendario del Giudice (calendario che, specialmente nel caso di grandi città, è sempre molto fitto).
– Con negoziazione assistita da avvocati: i coniugi, assistiti dai rispettivi avvocati, stipulano un accordo che viene poi trasmesso al procuratore della Repubblica per un controllo di legittimità. Questa opzione è la più rapida.
2. Separazione Giudiziale.
Quando i coniugi non riescono a trovare un accordo sulle condizioni della separazione, uno dei due può richiedere la separazione giudiziale. Questo procedimento è più lungo e complesso, poiché è necessario l’intervento del giudice che stabilirà le condizioni della separazione (affidamento e collocazione dei figli, mantenimento, divisione dei beni, ecc.). Le fasi principali sono:
– Ricorso in tribunale: uno dei coniugi presenta un ricorso e il giudice, dopo aver esaminato le circostanze e sentito le parti, decide le condizioni della separazione.
– Provvedimenti temporanei: prima della sentenza definitiva, il giudice può emettere provvedimenti temporanei per tutelare i figli o uno dei coniugi.
Altri aspetti rilevanti:
– Affidamento e collocazione dei figli: in entrambe le modalità di separazione, il tema dell’affidamento dei figli e quello della loro collocazione è centrale e il giudice deve garantire il loro interesse primario.
– Mantenimento: anche in caso di separazione consensuale, è possibile che uno dei coniugi debba versare un assegno di mantenimento all’altro o ai figli.
La separazione non pone fine al matrimonio, ma solo agli obblighi di convivenza e fedeltà. Solo successivamente, dopo un certo periodo di separazione (sei mesi per quella consensuale e un anno per quella giudiziale), sarà possibile richiedere il divorzio.
Criteri di assegnazione della casa coniugale:
1. Interesse dei figli.
– Figli minori o non autosufficienti: Se la coppia ha figli, la casa coniugale viene generalmente assegnata al genitore a cui viene affidata la loro residenza stabile, in modo da garantire continuità nell’ambiente di vita. Questo avviene indipendentemente da chi sia il proprietario della casa (anche se intestata all’altro coniuge), poiché la legge tutela prima di tutto il benessere dei figli.
– Figli autosufficienti: Se i figli sono già economicamente indipendenti, la casa potrebbe non essere più assegnata secondo questo criterio.
2. Casa di proprietà comune.
Se la casa è di proprietà comune, l’assegnazione non cambia la titolarità, ma permette al coniuge assegnatario di continuare a viverci, finché sussistono le condizioni di tutela per i figli. La casa potrà essere venduta o suddivisa solo in seguito, quando l’assegnazione non sarà più necessaria.
3. Casa di proprietà di uno dei coniugi.
Se la casa è di proprietà di uno solo dei coniugi, ma l’altro ha l’affidamento dei figli, è probabile che venga comunque assegnata a quest’ultimo per garantire continuità abitativa ai bambini. Tuttavia, una volta che i figli diventano autosufficienti o lasciano la casa, l’assegnazione può essere rivista.
4. Casa in affitto.
Se la casa è in affitto, l’assegnazione segue lo stesso principio: viene di norma attribuita al genitore presso il quale sono collocati i figli. Il contratto di affitto può essere trasferito a quest’ultimo anche se non era originariamente intestatario. La misura del mantenimento da versare sarà parametrata alle esigenze dei figli e, quindi, alla necessità che di pagare un canone di affitto per la casa dove continueranno a vivere.
Quando l’assegnazione termina?
L’assegnazione della casa coniugale non è definitiva e può terminare in determinati casi:
– Quando i figli diventano maggiorenni e autosufficienti.
– Se il coniuge assegnatario smette di vivere stabilmente nella casa (ad esempio, se va a convivere con un nuovo partner).
– In caso di cambio delle condizioni economiche dei coniugi che renda superflua l’assegnazione.
Effetti sull’assegno di mantenimento.
L’assegnazione della casa coniugale può influire sull’ammontare dell’assegno di mantenimento. Se al coniuge affidatario dei figli viene assegnata anche la casa, il mantenimento potrebbe essere ridotto per compensare il vantaggio economico che deriva dall’uso esclusivo dell’abitazione.
Proprietà e assegnazione sono distinte.
È importante ricordare che l’assegnazione della casa non modifica la proprietà legale dell’immobile. L’assegnazione si basa su esigenze familiari, mentre la proprietà rimane intatta: ad esempio, se la casa è di uno solo dei coniugi, continuerà ad appartenergli anche se l’altro ha il diritto di viverci temporaneamente con i figli.
In sintesi, la casa coniugale viene solitamente assegnata al coniuge presso il quale sono collocati i figli e il principio guida è quello del benessere dei figli.
Quando una coppia si separa, il benessere e i diritti dei figli sono al centro delle decisioni legali. I temi principali da affrontare riguardano l’affidamento, la gestione della responsabilità genitoriale, il mantenimento e il diritto di visita. Ecco i principali aspetti relativi ai figli da considerare durante la separazione:
1. Affidamento dei figli
I genitori sono titolari della “responsabilità Genitoriale” sui figli, le modalità di esercizio dei diritti ed obblighi legati a tale responsabilità sono disciplinati con L’affidamento. In Italia, esistono diverse forme di affidamento:
Affidamento condiviso (la modalità più comune): Entrambi i genitori condividono la responsabilità genitoriale e, quindi, le decisioni più importanti riguardanti i figli (scuola, salute, educazione), anche se i figli risiedono principalmente con uno dei due. L’altro genitore ha il diritto di partecipare alle decisioni più importanti da assumersi nell’interesse dei figli.
Affidamento esclusivo: È meno frequente e viene applicato solo in casi particolari, ad esempio se uno dei genitori non è ritenuto idoneo a prendersi cura dei figli (per motivi come violenza, incapacità, o gravi problematiche personali). In questo caso, l’altro genitore ha comunque il diritto di mantenere i contatti con i figli.
2. Residenza dei figli
Una delle decisioni più importanti è stabilire dove risiederanno i figli, ovvero con quale genitore vivranno prevalentemente. Anche se l’affidamento è condiviso, i figli di solito hanno una residenza prevalente presso uno dei due genitori, che viene definito il genitore collocatario. Questo è il genitore con cui i figli trascorrono la maggior parte del tempo e che gestisce le attività quotidiane. L’altro genitore ha il diritto di visita e tempi di permanenza definiti.Esiste anche la possibilità di concordare o richiedere al giudice la collocazione paritaria ed alternata dei figli i quali, in tal caso, vivranno alternativamente con ciascun genitore, suddividendo il tempo in modo paritario o quasi paritario. Tuttavia, questa soluzione è meno comune e richiede condizioni pratiche che la rendano possibile (vicinanza geografica, compatibilità di orari).
3. Diritto di visita e “bigenitorialità”
Il genitore non convivente ha il diritto di vedere e trascorrere quanto più tempo possibile con i figli sussistendo, nel nostro paese, la tutela della bigenitorialità. Tale principio prevede che il genitore non collocatario dei figli abbia gli stessi diritti di frequentazione del genitore collocatario.
Nella pratica, però, è difficile che tra ex partner si trovi un accordo quindi ci si affida alla fissazione di calendari.predefiniti.
- Visite regolari: Ad esempio, nei fine settimana o in giorni stabiliti.
- Vacanze e festività: Si regolamenta anche la divisione di periodi di vacanza e festività (Natale, Pasqua, compleanni, ferie estive).
- Modalità di visita: Si può definire anche la modalità con cui avvengono le visite (es. se supervisionate in situazioni di conflitto o difficoltà).
4. Mantenimento dei figli
Il mantenimento economico è un aspetto essenziale della separazione e i genitori devono contribuire equamente al mantenimento dei figli, anche se non in misura proporzionale alla propria capacità patrimoniale e professionale. Il genitore non convivente di solito versa un assegno di mantenimento al genitore collocatario per contribuire alle spese di cura e crescita dei figli. Questo contributo economico copre:
- Spese ordinarie: Vitto, alloggio, istruzione, vestiti, spese quotidiane.
- Spese straordinarie: Spese impreviste come quelle mediche, scolastiche o per attività extra-scolastiche. Queste vengono generalmente suddivise in proporzione alle possibilità economiche dei genitori.
L’assegno viene calcolato in base a vari fattori, come il reddito di ciascun genitore, il tenore di vita dei figli prima della separazione e le necessità economiche dei figli.
5. Ascolto del minore
In base alla legge italiana, i figli, specialmente se hanno almeno 12 anni o sono considerati capaci di discernimento, devono essere ascoltati dal giudice in merito alla loro situazione. Il loro parere non è vincolante, ma viene considerato nel prendere decisioni riguardanti l’affidamento e la loro residenza.
6. Relazioni con i nonni e la famiglia allargata
Anche i nonni e gli altri membri della famiglia allargata (zii, cugini) hanno il diritto di mantenere un rapporto con i figli. Questo diritto è riconosciuto dalla legge, e può essere regolato in caso di conflitto tra i genitori.
7. Cambio di residenza del genitore affidatario
Se il genitore a cui vengono affidati i figli vuole trasferirsi in un’altra città o stato, il giudice deve valutare l’impatto su di essi. In generale, il trasferimento è consentito solo se non compromette i diritti dell’altro genitore e il benessere dei figli.
Riassunto
Durante la separazione, le decisioni riguardanti i figli si concentrano su aspetti come:
- Affidamento (condiviso o esclusivo)
- Residenza prevalente
- Diritto di visita
- Mantenimento economico
- Ascolto del minore
- Rapporti con i nonni e altri familiari
- Eventuali trasferimenti di residenza
Questi temi sono regolamentati per garantire la tutela dei figli e assicurare che il loro benessere e i loro diritti vengano preservati nel miglior modo possibile.
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