In caso di illeciti commessi dal proprio promotore finanziario, o broker, ed accertati con una sentenza penale, il risparmiatore non può rivalersi sulla banca se quest’ultima non ha partecipato al processo. Indipendentemente dalle ragioni di questa assenza processuale, la Corte di Cassazione ha stabilito con l’ordinanza 30161 “la necessaria coincidenza tra il giudizio penale e quello civile”. Ovvero non solo l’eventuale imputato – in questo caso il broker – ma anche il responsabile civile e la parte civile – cioè la banca – debbono aver partecipato al processo penale. Si richiama così l’art. 654 del codice di procedura penale che “esclude che possa avere efficacia in un successivo giudizio civile la sentenza penale di condanna o di assoluzione con riferimento ai soggetti che non abbiano partecipato al giudizio penale”
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