Il regolamento condominiale
I quotidiani rapporti tra condòmini, oltre al buon senso personale, poggiano sempre sul regolamento condominiale che è un atto obbligatorio quando lo stabile non è di piccole dimensioni e che disciplina l’utilizzo delle parti comuni e quindi aiuta a risolvere eventuali controversie. La legge di riferimento è la 220 del 2012 con cui si sono riformate precedenti normative.
La più importante novità introdotta è stata la libertà di poter possedere un animale domestico nel proprio appartamento, ovvero nessun regolamento condominiale può vietare tale possibilità o desiderio come recita l’art. 1138 del codice civile modificato dalla riforma secondo cui “le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”. Ciò tranne nel caso di un contratto di affitto che, invece, può prevedere il divieto come accordo tra proprietario e affittuario.
Sarà sempre difficile comprendere l’esatta identificazione di animale domestico: un serpente o un leone certo non lo sono, ma per un ragno o uno scoiattolo o un gallo e simili l’equivoco resta. In ogni caso ciò che conta è che la presenza di animali viene regolamentata rispetto agli spazi e diritti di tutti.
Le regole principali
In linea di principio, se la presenza di animali non si può vietare ciò non vuol dire che vi sia una libertà indefinita. Il limite sta nel diritto alla salute, nella garanzia di sicurezza e nelle esigenze personali degli altri condòmini. È in questa cornice che potrebbe determinarsi l’allontanamento dell’animale per il rischio legato all’igiene o ad eventuali a patologie da far verificare e documentare all’Asl o veterinari privati.
Scendendo più nel particolare riscontriamo tra le regole principali, soprattutto con cani e gatti:
- la registrazione all’anagrafe canina e relativo microchip di identificazione;
- l’obbligo di vigilanza sul proprio animale per evitare danni a persone e strutture comuni;
- l’abitudine a dotarsi di paletta e secchiello per i bisogni;
- l’obbligo della museruola e guinzaglio (principalmente negli spazi comuni come l’ascensore o comunque per le “razze pericolose”);
- l’obbligo di vaccinazioni periodiche, sverminazione e applicazione di antiparassitari.
Accanto a questo primo gruppo di regole bisogna ricordare che il proprietario è sempre responsabile rispetto alle conseguenze dei disturbi o dei cattivi odori dei propri animali. Nei casi più gravi il rischio è incorrere in sanzioni, arresto e risarcimento ai vicini: la tipologia di reato più comune è, ad esempio, l’omessa custodia.
Tu: “Ormai da tempo la convivenza con un vicino e il suo cane è insopportabile. Come posso risolvere?”
Che si tratti di un cane, o di qualsiasi altro animale, il cui disturbo determina uno stato di conflitto permanente tra vicini, la sede principale in cui discutere e risolvere è l’assemblea condominiale che deve prevedere l’argomento in questione tra i suoi punti specifici all’ordine del giorno e non genericamente nelle “varie ed eventuali”, pena la nullità di qualunque delibera. Se l’assemblea si rivelasse non risolutiva, allora si dovrebbe ricorrere ad una verifica dell’Asl con rilascio di regolare verbale per poter procedere successivamente ad una denuncia per disturbo continuato o condizioni igieniche intollerabili.
In questa prospettiva un primo punto di partenza, lato codice penale, risiede all’art. 659 in base al quale “chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309”.
Tipologie di illecito perseguibili
Ma la legge ci fornisce altri strumenti attraverso i quali raggiungere una tutela più incisiva contro i disturbi comuni o frequenti. Ad esempio:
- nel caso di latrato intollerabile dei cani può applicarsi l’art. 844 del codice civile per il quale “il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avendo anche riguardo alla condizione dei luoghi”. La norma è stata ritenuta applicabile anche ai “rumori” prodotti da un animale il cui livello di intollerabilità è comunemente fissato intorno ai 3 decibel. Si determina quindi l’obbligo di ridurre al minimo le condizioni di disturbo, soprattutto di notte; si determina anche, in caso di superamento del limite, la possibilità di avvalersi di consulenza tecnica o deposizione testimoniale in sede di giudizio che potrebbe scaturire in risarcimento danni non patrimoniali;
- il disturbo del riposo può essere castigato attraverso la citata norma penale: l’art. 659. In questo caso la sussistenza o meno del reato dipende dall’accertamento della natura dei rumori che devono riguardare un numero rilevante di persone. In sostanza un disturbo per tutto il condominio;
- odori insopportabili e stillicidio di peli, con eventuali conseguenze igienico-sanitarie su luoghi e persone da provare, rappresentano una casistica che richiama non solo il già citato art. 844 ma anche il 674 del codice penale per il quale “chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino ad un mese o con l’ammenda fino a 206 euro”.
Emerge con evidenza che il tema presenta complesse articolazioni legali. Infatti, se da un lato la convivenza tra esseri umani ed animali rappresenta un traguardo di civiltà, una funzione sociale ed anche economica, dall’altro, la priorità resta quella di garantire una convivenza tranquilla tra le persone, specialmente in ambito cittadino. Posto che l’ordinamento ci fornisce i necessari strumenti giuridici, il consiglio da seguire è quello di intervenire prontamente e non lasciare che le situazioni degenerino a causa dell’accumularsi di una moltitudine di fattori.