Con la diminuzione del reddito si può ottenere la modifica del mantenimento?
Il quadro reale della propria situazione economica
Sembra una delle tante storie, soprattutto per le attuali e generalizzate difficoltà di lavoro, che giustificherebbero la possibilità di versare meno di quanto pattuito in sede di divorzio. Non è così, tuttavia, quando si presenta un quadro non veritiero della propria situazione economica, scadendo così nelle classiche situazioni conflittuali tra ex coniugi in cui si cerca di non rispettare i propri impegni.
Sono i contorni di un caso specifico che abbiamo seguito come Studio legale in cui un padre ha chiesto la diminuzione del contributo al mantenimento proporzionale alla diminuzione di reddito a seguito dell’avvenuto licenziamento e del successivo cambio di lavoro.
A ben vedere, l’operato attento del legale ha fatto emergere – dati alla mano – che il padre in questione ha percepito una somma significativa a titolo di Tfr, sufficiente ad ammortizzare il periodo transitorio di riduzione reddituale. Inoltre, si sono evidenziate e portate all’attenzione del Tribunale, anche mediante l’audizione del minore:
- gravi inadempienze rispetto agli obblighi morali nei confronti del figlio; riduzione dei tempi di permanenza del figlio presso il padre;
- irregolarità nel versamento del contributo ordinario;
- omissioni nel pagamento delle spese straordinarie;
- violazioni dell’accordo divorzile non permettendo alla madre di percepire gli assegni familiari.
Sulla base di tutti questi elementi, il tribunale di Livorno ha rigettato il ricorso e quindi la richiesta di riduzione dell’assegno di mantenimento, imponendo altresì:
- suddivisione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie precisando in maniera più dettagliata e puntuale il regime di suddivisione e le modalità di rimborso;
- rispetto da parte del padre dei periodi di frequentazione con il figlio stabiliti in sentenza di divorzio;
- disposizione che il padre partecipi ad un percorso di sostegno alla genitorialità presso il competente Servizio Sociale;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore della madre.
Riferimento normativo
Il procedimento in questione è stato promosso ai sensi dell’articolo 709 ter del Codice di procedura civile sulla “soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell’affidamento”. A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni.
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