Febbraio 11, 2021

Quando gli ex coniugi fanno i “furbi” sul mantenimento

Condividi

Con la diminuzione del reddito si può ottenere la modifica del mantenimento?

Il quadro reale della propria situazione economica

Sembra una delle tante storie, soprattutto per le attuali e generalizzate difficoltà di lavoro, che giustificherebbero la possibilità di versare meno di quanto pattuito in sede di divorzio. Non è così, tuttavia, quando si presenta un quadro non veritiero della propria situazione economica, scadendo così nelle classiche situazioni conflittuali tra ex coniugi in cui si cerca di non rispettare i propri impegni.

Sono i contorni di un caso specifico che abbiamo seguito come Studio legale in cui un padre ha chiesto la diminuzione del contributo al mantenimento proporzionale alla diminuzione di reddito a seguito dell’avvenuto licenziamento e del successivo cambio di lavoro.

A ben vedere, l’operato attento del legale ha fatto emergere – dati alla mano – che il padre in questione ha percepito una somma significativa a titolo di Tfr, sufficiente ad ammortizzare il periodo transitorio di riduzione reddituale. Inoltre, si sono evidenziate e portate all’attenzione del Tribunale, anche mediante l’audizione del minore:

  1. gravi inadempienze rispetto agli obblighi morali nei confronti del figlio; riduzione dei tempi di permanenza del figlio presso il padre;
  2. irregolarità nel versamento del contributo ordinario;
  3. omissioni nel pagamento delle spese straordinarie;
  4. violazioni dell’accordo divorzile non permettendo alla madre di percepire gli assegni familiari.

Sulla base di tutti questi elementi, il tribunale di Livorno ha rigettato il ricorso e quindi la richiesta di riduzione dell’assegno di mantenimento, imponendo altresì:

  1. suddivisione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie precisando in maniera più dettagliata e puntuale il regime di suddivisione e le modalità di rimborso;
  2. rispetto da parte del padre dei periodi di frequentazione con il figlio stabiliti in sentenza di divorzio;
  3. disposizione che il padre partecipi ad un percorso di sostegno alla genitorialità presso il competente Servizio Sociale;
  4. condanna al pagamento delle spese di lite in favore della madre.

Riferimento normativo

Il procedimento in questione è stato promosso ai sensi dell’articolo 709 ter del Codice di procedura civile sulla “soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell’affidamento”. A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni.

Leggi anche Addio al mantenimento se l’ex coniuge non cerca lavoro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Pubblicato
Febbraio 11, 2021

Articoli correlati