Obbligo di mascherine in classe, cosa sappiamo:
“Trovare adeguata tutela in un rinvio all’Amministrazione perché rivaluti la prescrizione riguardante l’obbligo per i minori di età compresa fra i 6 e gli 11 anni di indossare la mascherina in ambito scolastico… prevedendo se del caso la possibilità di rimuovere in condizione di staticità (bambini seduti al banco) con il rispetto della distanza di almeno un metro e l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto)”.
In sintesi, è quanto dispone l’esplosiva ordinanza del Tar del Lazio, 873 del 13 febbraio 2021, che – pur mantenendo per il momento l’obbligo di mascherine in classe – ha ordinato il riesame della disposizione del Dpcm del 14 gennaio 2021 che ne impone l’uso rilevando “vizi dell’istruttoria”.
Nel dettaglio, alcuni genitori si sono rivolti al Tar del Lazio lamentando il “difetto di motivazione e di istruttoria non risultando effettuata alcuna valutazione della effettiva situazione epidemiologica locale e regionale né risultando le ragioni specifiche per le quali la mascherina non possa essere rimossa in condizioni di staticità, quando sia possibile garantire il distanziamento fra i banchi, come consigliato dall’Oms e dall’Unicef, oltre che dallo stesso Comitato Tecnico Scientifico (Cts)”.
Sulla base di ciò, sempre nel ricorso si ritiene “un’abnormità incidere su diritti inviolabili travalicando il potere attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri”.
Ragioni condivise dal Tar del Lazio, appunto, che ha disposto che l’amministrazione dovrà provvedere in occasione della riedizione del potere, in vista della scadenza del Dpcm del 14 gennaio 2021
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