Nuova convivenza? Non sempre l’ex perde il mantenimento
Convivo con un’altra persona, perdo l’assegno? – Una nuova convivenza per necessità, per povertà o per bisogno di assistenza non significa che una nuova coppia effettiva si è costituita, pertanto ciò non presuppone la perdita del diritto all’assegno di mantenimento.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione col recente verdetto 6636 in base al quale non basta il requisito della coabitazione tra un uomo e una donna per giungere alla conclusione che si sia in presenza di una nuova coppia e quindi alla possibile perdita dell’assegno di mantenimento.
Il caso riguarda una ex moglie priva di reddito e di capacità lavorativa che proprio per queste ragioni si era vista riconoscere l’assegno di mantenimento a carico dell’ex marito al quale, peraltro, la separazione era stata addebitata causa maltrattamenti.
La donna, che nel frattempo aveva iniziato una convivenza – peraltro accertata da un controllo dei carabinieri – proprio a causa della quale si era vista revocare il mantenimento dalla Corte d’Appello alla quale il marito aveva fatto ricorso.
Nuova convivenza? Non sempre l’ex perde il mantenimento – La Cassazione ha ribaltato il verdetto partendo dalla constatazione del fatto che l’uomo fosse totalmente invalido e bisognoso di assistenza.
La mera coabitazione, infatti, non è di per sé sintomo di arricchimento dell’ex coniuge e quindi non sempre porta alla revoca del mantenimento.
Ciò, ad esempio, accade quando alla base della convivenza non vi sia un rapporto sentimentale ma solo l’esigenza di un aiuto reciproco finalizzato ad alleviare la condizione di povertà o bisogno dei conviventi che è cosa ben diversa dall’arricchimento
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