Malafede o colpa grave
Molto spesso questo studio legale si è trovato a tutelare gli interessi di un genitore e dei figli minori contro l’intenzione dell’altro genitore di non contribuire al mantenimento.
Molteplici sono gli escamotage usati da tali pseudo genitori: sovente ci si trova di fronte a soggetti che dichiarano al Giudice di essere disoccupati quando nella realtà svolgono attività lavorativa non dichiarata.
Ma gli espedienti per sfuggire ai propri doveri sono tanti e fantasiosi…
Tuttavia, sull’assegno di mantenimento non ci sono margini per fare troppo i furbi: il genitore che dissimula le sue reali capacità economiche per ottenere una riduzione dell’assegno stesso rischia una condanna al risarcimento perché tale condotta è ascrivibile alla malafede o colpa grave.
Una recente pronuncia della Corte di Cassazione, l’Ordinanza n. 11475/2021 ha dato un forte segnale in tale ambito. Si tratta del caso di un padre che chiedeva la riduzione del contributo al figlio devolvendolo, peraltro, direttamente al ragazzo: il ricorso del genitore è stato rigettato e la Corte lo ha condannato ai sensi dell’art.96 del codice di procedura civile in base al quale “se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d’ufficio, nella sentenza”.
Analisi patrimoniali e omissioni
Per entrare nel dettaglio degli elementi che hanno condotto la Cassazione a tale decisione va sottolineata l’analisi della situazione patrimoniale e lavorativa del soggetto ricorrente: si segnalano difficoltà dettate dal fallimento dell’impresa agricola del padre in questione, così come vicende pignorative con relativo indebolimento del patrimonio.
Per altro verso, tuttavia, si evidenzia l’omissione di documentazione relativa ad altre due società di cui l’obbligato possedeva delle quote, per cui l’ordinanza citata rileva “l’assenza di chiarezza e di spiegazioni in merito ai cospicui introiti confluiti fino al 2011 sul conto di (OMISSIS), per poi ridursi improvvisamente; la mancata dimostrazione di eventi modificativi capaci di determinare un significativo peggioramento delle sue condizioni economiche, di guisa che la chiusura dei conti non appariva riconducibile a motivazioni trasparenti; il fatto che il (OMISSIS) dichiarava redditi esigui anche quando movimentava somme liquide di importo elevato sui suoi conti bancari…”.
In definitiva, nel caso di specie, l’omissione di produzione documentale, la poca chiarezza in merito ai propri redditi, ed alcune evidenze hanno fatto sì che la Corte di Cassazione abbia ritenuto il ricorrente aver agito con malafede processuale provvedendo ad attuare il disposto dell’art. 96 c.p.c.
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