La Cassazione interviene limitando l’onere contributivo nei confronti dei figli
Figli che hanno ricevuto in comodato dai genitori un appartamento di loro proprietà affinché fosse adibito a residenza familiare, in attesa di reperire una migliore soluzione abitativa, devono restituirlo di fronte “all’insorgenza di uno stato di urgente ed imprevedibile bisogno, costituito dalle loro precarie condizioni di salute e dalla necessità di affrontare cospicue spese mediche”.
Con una recentissima ordinanza (n° 17332 del 3 luglio) la sesta Sezione civile della Cassazione è andata al di là dei meri aspetti tecnici stabilendo anche un principio etico laddove ha espressamente rilevato che “l’età avanzata dei genitori, di per sé portatrice di inevitabili problemi di salute e della conseguente necessità di fronteggiare maggiori spese mediche, avrebbe dovuto essere considerata un fattore decisivo, tanto più in considerazione della data risalente del comodato e dell’età dei figli dei convenuti, uno dei quali è ormai maggiorenne. A tutto ciò va aggiunto, infine, l’obbligo di assistenza che grava comunque sui figli in favore dei genitori anziani (art. 433 cod. civ.) e che non consente di porre sulle spalle di questi ultimi una sorta di onere permanente di contribuzione al mantenimento delle più giovani generazioni”.
Un po’ come mettere un freno appunto alla “dittatura” delle giovani coppie (comodatari) a scapito di genitori anziani (comodanti) che non possono più permettersi il “lusso” di continuare a lasciare in uso gratuito la casa al figlio o alla figlia quando questi abbiano messo su famiglia per aiutarli nei primi passi della vita adulta.
Il caso
La vicenda si svolge a Messina e vede protagonista una coppia di anziani genitori i quali si erano rivolti al Tribunale al fine di vedersi restituire una casa data a titolo gratuito al figlio. La richiesta di restituzione veniva giustificata sull’insorgenza di uno stato di urgente ed imprevedibile bisogno, costituito dalle loro precarie condizioni di salute e dalla necessità di affrontare cospicue spese mediche. Il Tribunale aveva dato loro torto condannandoli al pagamento delle spese processuali, giacché secondo sentenza risultava che gli stessi fossero affetti solo “da patologie correlate all’età e tali da non richiedere un esborso mensile particolarmente elevato al punto da giustificare la richiesta di restituzione del bene in questione”.
Anche la Corte d’Appello di Messina aveva rigettato l’appello condannando i due anziani ad ulteriori spese di giudizio.
La Suprema Corte, invece, ha ribaltato la decisione del Tribunale e della Corte d’Appello siciliana, ordinando a quest’ultima di riesaminare il caso alla luce dei principi enunciati dalla medesima Cassazione precisando sul punto che: “Il bisogno che giustifica la richiesta del comodante (genitori) di restituzione del bene non deve essere grave ma imprevisto – dunque, sopravvenuto rispetto al momento della stipula del contratto di comodato – ed urgente; ne consegue che non solo la necessità di un uso diretto ma anche il sopravvenire d’un imprevisto deterioramento della condizione economica del comodante, che giustifichi la restituzione del bene ai fini della sua vendita o di una redditizia locazione, consente di porre fine al comodato, ancorché la sua destinazione sia quella di casa familiare, ferma, in tal caso, la necessità che il giudice eserciti con massima attenzione il controllo di proporzionalità e adeguatezza nel comparare le particolari esigenze di tutela della prole e il contrapposto bisogno del comodante”.
Il comodato d’uso
Da questo passaggio si deduce la fondamentale importanza della stipula di un chiaro contratto di comodato, “tipico” del nostro ordinamento ed esplicitamente disciplinato dal codice civile agli articoli 1803 e seguenti. Per definizione esso è “quello con il quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta”.
Ecco, quindi, il tema evidente degli obblighi del comodatario (cioè di chi prende in comodato il bene oggetto del contratto) previsti con l’articolo 1804: “Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli non può servirsene che per l’uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa. Non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante. Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l’immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno”.
Il Contratto in sé è articolato su più passaggi che possono riguardare:
- le responsabilità sul deterioramento del bene;
- i rimborsi spese per la gestione e l’utilizzo;
- la tempistica;
- la morte del comodatario;
…fino ad arrivare all’opportunità o meno di registrazione presso gli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate, qualora:
- fosse redatto in forma scritta: in tal caso la registrazione deve essere effettuata entro 20 giorni dalla data dell’atto;
- stipulato in forma verbale, solo se enunciati in un altro atto sottoposto a registrazione.