Cambia tutto sulla sanzione amministrativa agli automobilisti colti in flagrante dall’autovelox: non sarà più sufficiente l’attestazione di funzionamento ed omologazione dell’apparecchio firmata dagli agenti, ma dovrà essere il giudice, in caso di contestazione, a effettuare le verifiche del caso.
In altre parole, la multa è nulla se non è certo il corretto funzionamento dello strumento di rilevazione. E certamente non dovrà pesare sull’automobilista l’onere della prova del malfunzionamento dello stesso autovelox.
Multa Autovelox: cosa dice la legge
Così è stabilito nell’ordinanza del 18 giugno, n. 11776/20, della Corte di Cassazione che non ritiene sufficiente la semplice attestazione di regolare funzionamento e revisione periodica da parte degli stessi agenti preposti alle verifiche. In particolare, l’ordinanza ricorda che “è già stato chiarito, infatti, che tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, e che in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate… Pertanto, nel caso di specie occorre fare applicazione di questo principio con conseguente necessità che il giudice proceda a verificare la sussistenza o meno di dette verifiche, non potendo ritenersi sufficiente l’annotazione apposta dai verbalizzanti che sul punto non è coperta da fede privilegiata”.
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