Differenze tra assegno di divorzio e assegno di mantenimento
Dopo la famosa sentenza della Corte di Cassazione sul criterio dell’autosufficienza economica dell’ex coniuge quale parametro per stabilire la spettanza dell’assegno divorzile, il panorama giurisprudenziale si è molto frastagliato. Infatti, rispetto a molti Tribunali che si sono allineati a questa novità, ve ne sono altri che continuano a decidere in via del tutto autonoma.
Quello dell’assegno divorzile, però, è solo l’ultima tappa del procedimento legale che porta al termine di un matrimonio e difatti, prima del divorzio, la legge prevede che i coniugi affrontino la separazione. Con questa, pur non ponendo fine al rapporto matrimoniale, si disciplinano gli aspetti salienti quali l’assegno di mantenimento per il coniuge “debole” e i figli non autosufficienti, la loro frequentazione, educazione ed assistenza, l’assegnazione della casa, etc.
Quindi la separazione, in quanto fase intermedia, non sospende i doveri di natura economica posti a carico del coniuge “forte”; doveri che per il momento restano legati al mantenimento del tenore di vita ma che, così come accaduto per l’assegno divorzile, anche nel momento della separazione, potranno essere oggetto di una revisione.
I diritti del coniuge privo di capacità lavorativa
Ecco la portata enorme e generale del nuovo corso giuridico introdotto dalla Cassazione, che potrebbe riguardare anche la separazione, ovvero il principio secondo cui l’assegno va riconosciuto esclusivamente di fronte all’impossibilità del richiedente di condurre la sua esistenza con mezzi autonomi e non più secondo il principio in virtù del quale bisogna garantire al coniuge più debole la possibilità di mantenere lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio.
Ed è proprio questa prospettiva che viene ribadita dalla stessa Suprema Corte con l’ordinanza 28938/2017 con la quale si è stabilito che “ai fini dell’attribuzione dell’assegno di mantenimento nella separazione, rileva solo la capacità lavorativa concreta del coniuge richiedente l’assegno. Il giudice deve tenere in considerazione ogni fattore individuale e ambientale, e non basarsi su valutazioni astratte ed ipotetiche”.
Viene pertanto a confermarsi che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non elimina il dovere di assistenza materiale e, presupponendo la permanenza del vincolo coniugale, determina la corresponsione dell’assegno di mantenimento necessario.
Ne deriva anche il giudizio sull’adeguatezza dei redditi nella separazione per stabilire quanto versare ai sensi dell’art. 156 del codice civile che, fissando gli effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi, indica che “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L’entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato”.