Siamo di fronte ad un provvedimento molto importante che segue il solco di alcune recenti pronunce di Tribunali o della Cassazione (per ora poche) con cui si sta aprendo una breccia in un muro da sempre invalicabile e che ha costantemente visto in massima parte la figura della madre destinataria della collocazione dei figli in regime di affido condiviso; soprattutto in caso di bambini piccoli. Il tutto senza valutare l’apporto a volte fondamentale dato dai padri nella vita dei figli stessi.
L’elemento centrale del Decreto n° 14325/2020 emesso dal Tribunale di Pisa lo scorso 7 settembre, ottenuto dal nostro studio legale e relativo ad una causa civile di separazione, emerge nella disposizione dell’affidamento congiunto ai genitori dei figli minori con collocazione prevalente presso il padre trasferitosi in un Comune diverso da quello dove vivono madre e figli per motivi di lavoro. Tali figli potranno inoltre essere iscritti dal padre presso le scuole della nuova destinazione.
La bigenitorialità verrà garantita grazie al fatto che la madre, priva attualmente di occupazione, potrà raggiungere i propri figli in ogni momento, anche trasferendosi nel nuovo Comune.
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Tutto questo stabilito proprio in ossequio al principio del superiore interesse dei minori in una cornice familiare in cui “i genitori – si legge nel provvedimento – non allegano un maggior attaccamento dei figli all’uno o all’altro dei genitori (prova ne sia che i figli pacificamente hanno appena trascorso un periodo rilevante di tempo con il padre senza alcun problema) e considerata la situazione lavorativa e abitativa dell’ex marito (il cui reddito è al momento l’unico della famiglia, e pertanto prezioso, reddito del quale fa parte integrante la villa messa a disposizione dall’azienda), appare più rispettoso dell’interesse preminente dei figli collocare gli stessi presso l’abitazione del padre; appare più razionale infatti che sia la madre, che al momento non ha un’occupazione lavorativa, a trasferirsi per stare vicino ai figli”.
In questa prospettiva, non avrebbe alcun fondamento il facile argomento della vittoria del coniuge più forte, ma prevalgono elementi di assoluta oggettività che lo stesso Tribunale pone alla base della propria decisione. Significativo rilievo assume, ad esempio, il fatto che la moglie al momento non abbia un’occupazione lavorativa e che la scelta del padre di trasferirsi “non è stata dettata da ambizioni carrieristiche o personali – si legge ancora nel decreto – ma da effettive necessità dell’azienda per cui lavora. Neppure è una scelta spontanea del padre quella di aver avuto come benefit una grande casa vicina al posto di lavoro messa a disposizione dall’azienda, benefit che il padre perderebbe del tutto, non essendo convertibile in denaro, qualora egli rinunciasse a tale sistemazione abitativa per cercarne un’altra nel Comune precedente. Così facendo infatti, il tenore economico dell’intero nucleo familiare ne resterebbe diminuito in misura rilevante in quanto oltre alla perdita del valore dell’abitazione fornita, si dovrebbe pagare un altro canone di locazione per poter risiedere vicino ai suoi figli”.
La morale del caso risiede, né più né meno, nell’applicazione della legge che non prevede pregiudizi di sorta o preferenze tra i due genitori, ma richiede solo l’imparziale dimostrazione che la collocazione presso l’uno o l’altro sia conforme all’interesse del minore a parità di idoneità genitoriale. Ecco che studiando il caso concreto, valutandone gli elementi costitutivi ed infine utilizzando gli strumenti che la legge e i codici mettono a disposizione è possibile ottenere un giudizio davvero equilibrato per la genitorialità che ovviamente include anche le figure dei padri.
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