Quali diritti invece per il coniuge privo di capacità lavorativa?
E’ addio al mantenimento se l’ex coniuge non cerca lavoro. Ancora una volta la Corte di Cassazione, nella recente ordinanza 2653 del 4 febbraio 2021, conferma il suo orientamento che lega la spettanza dell’assegno alla capacità lavorativa.
In questo caso si tratta di una ex moglie che si è vista revocare, già dalla Corte di appello di Torino, quanto previsto a carico del marito perché non “esistono impedimenti a lavorare considerata la sua età e la sua buona salute”.
Tesi accolta dalla Suprema Corte in cui si rileva che “la famiglia godeva di un tenore di vita non elevato e ciò non risulta smentito dalla ricorrente” e si sottolinea “l’assenza di patologie o condizioni di salute ostative all’attività lavorativa di addetta alle pulizie, già svolta occasionalmente, nonché della situazione economica complessiva e di un atteggiamento rinunciatario della signora a trovare un’occupazione, non smentito nel motivo di ricorso”.
A tutto ciò si aggiunge l’accertata nuova relazione della donna.
Pertanto, addio al mantenimento se l’ex coniuge non cerca lavoro?
Esatto!!! Nessuna speranza di continuare a percepire l’assegno anzi la condanna, tra altri aspetti, al pagamento delle spese di giudizio.
Quali diritti invece per il coniuge privo di capacità lavorativa?
Il nuovo corso giuridico introdotto dalla Cassazione, che potrebbe riguardare anche la separazione, si basa sul principio che l’assegno va riconosciuto esclusivamente di fronte all’impossibilità del richiedente di condurre la sua esistenza con mezzi autonomi. Non più, quindi, per garantire al coniuge più debole la possibilità di mantenere lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio.
Alcune sentenze della stessa Cassazione hanno infatti stabilito che “ai fini dell’attribuzione dell’assegno di mantenimento nella separazione, rileva solo la capacità lavorativa concreta del coniuge richiedente l’assegno. Il giudice deve tenere in considerazione ogni fattore individuale e ambientale, e non basarsi su valutazioni astratte ed ipotetiche”.
Riferimento normativo
Art. 156 del codice civile che, fissando gli effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi, indica che “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L’entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato”
Leggi anche Quando gli ex coniugi fanno i “furbi” sul mantenimento