Maggio 20, 2017

Coppie di fatto: diritto agli alimenti

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 I diritti agli alimenti spetterebbero anche all’ex convivente… Ma solo in stato di reale bisogno e va provata l’effettiva difficoltà economica e di sopravvivenza.

Non tutti sanno che in caso di cessazione di un rapporto di convivenza di fatto (ovvero tra soggetti non sposati ma conviventi), il partner più debole può richiedere gli alimenti laddove riesca a dimostrare che egli versa in uno stato di bisogno.

Infatti, di fronte all’impossibilità di provvedere al proprio mantenimento, è prevista la possibilità di ricorrere al giudice che può accordare il versamento degli alimenti in base alle disponibilità economiche dell’altro partner e alla durata della precedente convivenza (quindi se ci si lascia dopo un mese tale diritto non sussiste).

Tutto ciò in virtù della Legge n. 76/2016 sulle convivenze e unioni civili, comunemente denominata legge Cirinnà che, in relazione alle convivenze iniziate da dopo il 5 giugno 2016, ha introdotto il diritto agli alimenti in favore del convivente ridotto in condizioni di grave bisogno economico.

Con tale norma si è stabilito che il diritto agli alimenti scatta quando:

  1. il convivente beneficiario versi in stato di bisogno tanto da non essere in grado di provvedere al proprio mantenimento;
  2. la convivenza sia iniziata dopo il 5 giugno 2016, data in cui è entrata in vigore la riforma che ha disciplinato le unioni civili e le convivenze di fatto (pertanto nessuna retroattività).

 Che questi 2 presupposti siano inderogabili è stato chiarito e ribadito nelle prime esperienze applicative fatte dai vari Tribunali: ad esempio il Decreto 23 gennaio 2017 con cui il Tribunale di Milano si è pronunciato per la prima volta su tale importante questione riconoscendo, da un lato, la validità del diritto agli alimenti in favore dell’ex convivente in condizione di indigenza; ma avanzando, tuttavia, la necessità per quest’ultimo che presenta richiesta di alimenti di provare il suo effettivo stato di difficoltà economica e i riferimenti temporali della cessata convivenza (onere probatorio).
 
Mancando tali elementi il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso in questione affermando che “La legge 76 del 2016 ha introdotto nell’ordinamento il diritto agli alimenti in favore del convivente con decorrenza dal 5 giugno 2016; pertanto, una pretesa alimentare del convivente more uxorio è possibile solo per quelle convivenze che siano cessate a partire dal 5 giugno 2016: il diritto alimentare, infatti, nella convivenza di mero fatto, sorge nel momento in cui si verifica lo stato di bisogno e coincide, dunque, con la cessazione del legame. Nell’ipotesi di specie, la ricorrente non ha allegato e nemmeno invero indicato la data storica di riferimento e si tratta di elemento costitutivo della domanda che grava sull’alimentando. Se la convivenza ha avuto termine prima del 5 giugno 2016, un diritto sostanziale di alimenti nemmeno è previsto dalla legge vigente ratione temporis”.

Tu: “Quali sono i passi da compiere per arrivare al Giudice?
Con l’aiuto di un avvocato matrimonialista l’ex convivente può presentare domanda di alimenti con atto di citazione al Tribunale civile.

Qualora invece dal rapporto siano nati figli e questi siano minori bisognerà rivolgersi sempre al Tribunale, in via consensuale (quindi di comune accordo) o giudiziale (quindi “litigiosa”), al fine di ottenere la disciplina dei diritti ed obblighi connessi alla genitorialità: mantenimento e frequentazione tra tutti.
 

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Pubblicato
Maggio 20, 2017
Cateogoria

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