Tradimento tra “fidanzati”? È maltrattamento
Condotte penalmente rilevanti per qualunque relazione sentimentale – Non è più solo il matrimonio (ovvero la relazione di coppia sancita da un vero e proprio vincolo giuridico) l’ambito esclusivo in cui il tradimento comporta conseguenze e rilievi di natura anche penale.
Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione – la n.41568 della VI sezione penale del 3 novembre – ha stabilito la condanna per maltrattamenti di un uomo che, nei confronti della propria compagna, ha tenuto una condotta non solo violenta ma anche oltraggiosa e offensiva ostentando i suoi rapporti con altre donne.
La rilevante novità, pertanto, è che le conseguenze del tradimento non riguardano più i soli nuclei familiari fondati sul matrimonio, ma qualunque relazione sentimentale contraddistinta da “consuetudine di rapporti creati, vincoli affettivi e aspettative di assistenza assimilabili a quelli tipici della famiglia o della convivenza abituale”.
Tutto questo risponde alla domanda: Tradimento tra “fidanzati”? È maltrattamento.
Riferimenti giuridici – Una peculiare ed innovativa applicazione dell’articolo 572 del codice penale secondo cui “chiunque… maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità…”.
Tale sentenza consolida quindi l’orientamento ad equiparare, per ciò che attiene i diritti ma anche gli obblighi, la relazione matrimoniale a quella extraconiugale estendendo a quest’ultima non solo la portata del citato articolo 572 del codice penale, ma anche quelli previsti dall’articolo 143 del codice civile laddove si afferma che: “Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione…”.
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