I limiti dell’assegno di mantenimento
L’assegno di mantenimento per i figli è costantemente la “croce” (quasi mai la “delizia”) tra ex coniugi. Nonostante venga stabilito sulla base di accordi precisi che non dovrebbero a quel punto fornire alcuna giustificazione a furbizie o fraintendimenti.
Molto chiaro, infatti, è l’art. 337 ter del codice civile secondo cui “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”… in questo ambito si fissano “la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli”.
Ovvero, salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori deve provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito.
Semplice no? Molto spesso volutamente no, anche se i doveri reciproci sono precisati nero su bianco.
Le spese straordinarie
La questione poi può peggiorare quando si presenta la necessità di sostenere le cosiddette “spese straordinarie”. L’assegno di mantenimento, infatti, copre le spese ordinarie per le esigenze quotidiane dei figli: dai medicinali (da banco), all’abbigliamento, all’alimentazione e quant’altro.
Parliamo invece di spese straordinarie di fronte ad eventi imprevedibili ed eccezionali, compresi sport, cultura e svago.
Solo le spese straordinarie – ovvero tali da essere estranee al circuito della ordinarietà, salvo la loro urgenza – vanno poi concordate tra i coniugi per evitare conflitti dovuti alla loro unilaterale decisione.
Ed invero altra problematica che coinvolge questa tipologia di spese attiene alla obbligatorietà o meno del preventivo accordo.
Per risolvere l’annosa diatriba attinente alla individuazione delle spese straordinarie ed alla distinzione fra quelle che prevedono il preventivo accordo e quelle che invece non lo prevedono, sono intervenuti gli Ordini degli Avvocati, i Presidenti dei Tribunali che hanno redatto dei “Protocolli” specifici nei quali si mette nero su bianco una sorta di linea guida da seguire utile a limitare i numerosi giudizi.
Oggi sono molti i Tribunali che si sono dotati dei Protocolli di cui sopra: dai più importanti quali Roma, Milano, Firenze, Napoli, Palermo; ma anche Tribunali più piccoli.
Con l’arrivo dell’estate, ad esempio, sono molte le richieste di informazioni su come comportarsi per quanto attiene il pagamento delle spese per le vacanze estive dei figli.
Ebbene se i figli sono minori ogni genitore porterà con sé il figlio nei periodi di spettanza provvedendo alle necessità ordinarie.
Se i figli sono maggiorenni e la necessità è quella di mandarli in vacanza, allora chi pagherà le spese dei viaggi di svago? In questo caso le spese vanno sostenute da entrambi i genitori con accordo preventivo.
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2 risposte
Buongiorno il mio coniuge separato sostiene che le spese per lo svago sono a carico mio quando i figli sono presso di me nonostante versi a lei un assegno di mantenimento
Buongiorno, quando i figli sono presso di lei, è lei che deve provvedere ai loro bisogni con la sola eccezione delle spese straordinarie la cui ripartizione dovrebbe essere contenuta nel provvedimento di separazione.
Ad esempio, se durante i giorni in cui lei ha diritto di tenere i figli decidete di andare a mangiare una pizza o andate alle giostre è lei che deve provvedere perchè il mantenimento non copre anche queste spese.