Affido super esclusivo contro genitori immaturi, aggressivi o incapaci
Il caso
“Profonda immaturità… incostanza… incapacità di comprendere ed affrontare i bisogni affettivi dei figli e le loro sofferenze… scenate imbarazzanti a scuola… gravi carenze affettive e atteggiamenti aggressivi e prevaricatori… atteggiamento di inerzia riguardo al rilascio delle autorizzazioni… non corresponsione di congrui contributi alle esigenze di vita dei figli… figli fermamente contrari alla frequentazione del padre”.
È la sintesi di una lunga, sconvolgente, lista di “caratteristiche” del rapporto tra un padre e 2 figli in un procedimento volto ad ottenere la regolamentazione del regime di affido.
Sulla questione, seguita dal nostro studio legale, il tribunale di Pisa ha recentemente deciso per l’affido in via super-esclusiva dei minori alla madre disponendo che:
- Il collocamento sia presso l’abitazione di quest’ultima alla quale è stato attribuito il potere di prendere le decisioni di maggiore interesse relative all’istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale dei minori ex art. 337 quater, comma 3 c.c. in via autonoma e secondo la forma dell’affido super esclusivo;
- il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo le modalità e i tempi stabiliti dai Servizi Sociali territorialmente competenti sé l’uomo intraprenderà un percorso psicologico di sostegno alla genitorialità. Decorso almeno un mese dall’inizio del percorso di sostegno alla genitorialità e, qualora sia seguito con assiduità e profitto dal padre, il medesimo potrà incontrare i figli presso i Servizi sociali;
- il padre versi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 600,00 (300 per figlio), a titolo di contributo al mantenimento, somma rivalutabile annualmente secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie da rimborsarsi alla madre entro 10 giorni dall’esibizione della prova di spesa (contraddicendo le richieste dell’uomo che versava in via autonoma da circa un anno la minor somma di € 150,00 per ogni figlio).
Genitori incapaci: L’affido super esclusivo
Il quadro è piuttosto chiaro ed evidenzia che non di rado uno dei due genitori può rivelarsi totalmente incapace o inadeguato ad occuparsi della prole: non curandosene, per esempio, o non pagando il mantenimento o, comunque, rivelandosi dannoso – se non pericoloso – per l’educazione e la serenità del minore.
Comportamenti inadatti, insomma, che incidono profondamente sulle decisioni dei giudici in merito alla responsabilità genitoriale che, come detto è esercitata – di norma – da entrambi i genitori, ovvero: “Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento”.
L’affido super esclusivo richiama, quindi, una condizione assolutamente eccezionale e residuale derivante da circostanze davvero gravi. Nel caso specifico, appunto, un affido super esclusivo contro genitore immaturo e aggressivo
Genitori incapaci: Riferimento normativo
Il procedimento in questione è stato promosso ai sensi dell’art. 316 e 337 bis e ss del c.c. con richiesta al Tribunale di regolamentare l’affido, la collocazione, il mantenimento dei figli minori, se del caso provvedendo all’ascolto della prole. Peraltro con esplicita istanza di disporre – in considerazione della condotta paterna – l’affido super esclusivo alla madre. Il Giudice, ascoltati i minori, ritenuti gravi i comportamenti paterni, disponeva che fosse la madre il genitore idoneo per educare e gestire la prole. Ai sensi dell’art. 337 quater del codice civile: “Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore. Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l’affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma… Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi”.
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