- Affido condiviso e collocazione prevalente presso il padre;
- revoca dell’assegnazione della casa coniugale alla madre;
- regolamentazione del diritto di visita della madre;
- porzione di spese a carico della madre per il mantenimento del figlio.
Se non si trattasse degli elementi centrali di un provvedimento di modifica delle condizioni di divorzio di due ex coniugi alle prese con l’affidamento del figlio, la fruizione dell’abitazione e relative spese di mantenimento, si potrebbe pensare alla trama di un film fantasy.
Invece è proprio la realtà: parliamo del Decreto del Tribunale di Massa n.3160/2020 del 24 novembre, ottenuto dal nostro studio legale in un caso di modifica delle condizioni di una precedente sentenza del 2017 con cui lo stesso Tribunale aveva dichiarato uno specifico scioglimento matrimoniale.
Il quadro delle relazioni in famiglia – lo scenario di fondo che ha condotto alle decisioni in premessa presentava senza ombra di dubbio, come constatato dal Tribunale: una difficile situazione economica del padre, un complicato rapporto tra madre e figlio e talune problematiche di carattere psichico relative al ragazzo.
A fronte di ciò, si verificava una fase di regresso delle problematiche psicologiche del ragazzo dopo alcuni mesi di convivenza padre-figlio, così come in netto miglioramento il suo rendimento scolastico.
“Secondo quanto riferito dal giovane ultradodicenne – si legge nel provvedimento – il rapporto con il padre è da un lato più sereno, in considerazione di una certa litigiosità del rapporto con la madre, dall’altro avvertito come più coinvolgente, anche grazie all’aiuto ottenuto negli studi da parte della nuova compagna del genitore”.
Anche dal punto di vista obiettivo, emerge che il Collegio giudicante si trova a condividere l’idea che “tra i genitori è il padre il più idoneo a venire incontro alle esigenze del figlio, pur conservando integra anche la madre, malgrado le rappresentate criticità, la capacità genitoriale”.
Ne discende “la necessità, peraltro non contestata dalle parti, di confermare l’affido condiviso a favore di entrambi i genitori ma di prevedere la collocazione prioritaria del ragazzo e la residenza presso l’abitazione del padre”.
Collocazione e mantenimento – ancora dal provvedimento si evince che la collocazione prioritaria del minore presso il padre comporta quale automatica conseguenza la revoca dell’assegnazione alla madre dell’ex casa coniugale, in questo caso di proprietà del padre.
Quanto alla misura del contributo al mantenimento da porre a carico della madre, tenuto conto dello stato di disoccupazione e della necessità di dover trovare una nuova sistemazione abitativa, il Tribunale ha disposto un assegno di sole €100 mensili e l’obbligo di rifondere il 50% delle spese straordinarie documentate di natura medica, scolastica e ricreative da effettuare nell’interesse del minore.
Il codice civile – per il caso in questione consideriamo l’art. 337-sexies del codice civile in tema di “Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza” che recita: “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643. In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all’altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l’avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto”.
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