Seppur riparata “a regola d’arte” e non presentando quindi “difetti in ordine alla sua funzionalità”, l’acquirente di un’auto usata va obbligatoriamente informato di un pregresso sinistro; diversamente può richiedere un risarcimento secondo la sentenza della Corte di Cassazione n°16886/2017 e presentare anche una denuncia per frode in commercio.
La circostanza, infatti, poggia sul “comportamento scorretto” del venditore che presentando la vettura come “praticamente nuova”, invece che “incidentata”, nega all’acquirente il diritto ad una scelta consapevole tant’è che in caso di conoscenza del sinistro difficilmente accetterebbe un acquisto rischioso alle condizioni pattuite.
Nei contratti, infatti, il codice civile agli art. 1175 e 1366 impone la buona fede nell’interpretazione del contratto e l’agire con correttezza.
Per cui questa sentenza conferma quanto già noto nella giurisprudenza secondo cui il venditore è tenuto al risarcimento del danno per vizi del bene venduto nel caso in cui l’acquirente scopra il vizio stesso successivamente all’acquisto
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