Seppur con procedimento di separazione in corso, impedire al coniuge l’ingresso in casa, addirittura sostituendo la serratura, costituisce un illecito in sede civile (spossessamento arbitrario) nonché reato in sede penale (violenza privata). Infatti, se ancora non decisa l’assegnazione della casa coniugale, è il codice civile in materia di comunione e possesso a regolare i rapporti di godimento dell’alloggio; cosicché nessuno dei coniugi comproprietari, o possessori nel caso di abitazioni in affitto, possa reciprocamente impedirne l’uso. Dal punto di vista penale, invece, la Corte di Cassazione con la sentenza 38910/2018 ha stabilito che è reato “una condotta deliberatamente tesa ad ostacolare la riacquisizione della disponibilità dell’immobile” sulla base dell’art.610 del codice penale. Ovvero l’elemento della violenza si riscontra “in qualunque mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione…”, con previsione di reato punibile fino a 4 anni di reclusione
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