Per i figli non cambia nulla
Il matrimonio si sa, passa, i figli per fortuna restano: se per i coniugi – in particolar modo per quello “debole” – vale (in quanto già applicato) il nuovo parametro dell’autosufficienza economica per stabilire il diritto e l’entità dell’assegno divorzile, per i secondi resta assolutamente legittimo il diritto di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Ciò sia nel caso che i figli siano rimasti a vivere con uno dei genitori o suddivisi tra l’uno e l’altro in base all’età e altre motivazioni.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza 3922/2018 del 19 febbraio indicando anche i contorni precisi entro i quali stabilire la determinazione del mantenimento e rilevando, in particolare, che “è necessario considerare costi diversi da quelli connessi al mero sostentamento, e, dunque, esigenze relative, anche, all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, con la precisazione che i figli hanno il diritto di mantenere il tenore di vita loro consentito dai proventi e dalle disponibilità concrete di entrambi i genitori, e cioè quello stesso che avrebbero potuto godere in costanza di convivenza”.
Si chiarisce, peraltro, ancora una volta che il nuovo orientamento giurisprudenziale introdotto dalle sentenze della Suprema Corte in materia ruota, da un lato, attorno ad una nuova concezione delle responsabilità e dei doveri degli ex coniugi su se stessi, dall’altro non intacca invece il principio del mantenimento e delle responsabilità verso i figli.
Un aspetto quest’ultimo fissato all’art. 337 bis del Codice Civile che, salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, stabilisce come ciascuno dei genitori debba provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito.
Tu: “Come equilibrare i doveri verso i figli con la reale situazione economica dopo il divorzio?”
Puntando strategicamente ad ottenere un provvedimento equilibrato del Tribunale sulla definizione di un contributo al mantenimento dei figli proporzionato ai redditi, previa valutazione di sussistenza dei presupposti del diritto all’assegno divorzile per l’ex coniuge.
Quindi non è secondaria, in questo senso, la facoltà di richiedere indagini anche con l’ausilio della Polizia tributaria perché vi sia un quadro di chiarezza sulle effettive possibilità e doveri tra le parti.
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